Il Dl n. 23 dell’8 aprile 2020 prevede una serie di misure a sostegno delle imprese. In breve: i lavoratori autonomi e i titolari di provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, con ricavi o compensi fino a 400mila euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio di quest’anno, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.