Possono beneficiare del superbonus 110%: i condomìni, le persone fisiche, gli IACP e gli enti con le stesse finalità sociali sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica; le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli interventi su immobili da esse possedute e assegnati in godimento ai propri soci; le ONLUS, ODV iscritte nei registri ex L. 266/1991, e APS iscritte nei registri ex L. 383/2000; le ASD e SSD iscritte nel registro ex Dl n. 242/1999 limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Sono esclusi i soggetti che conseguono reddito d’impresa, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. La detrazione del 110% può essere: fruita direttamente dal soggetto che sostiene la spesa; trasformata in credito di imposta e ceduta ad altri soggetti; trasformata in sconto sul corrispettivo. Nel caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, il soggetto interessato deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, a cura di un soggetto a tal fine abilitato. Si attende ora l’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà definire le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni.