L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, chiarisce che sono ammessi al superbonus del 110%, introdotto (Dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 e in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) anche familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile, qualora abbiano sostenuto la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a disposizione. Tali soggetti possono usufruire dell’agevolazione se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.