Se il lavoratore ha accumulato un monte assenze tale da superare il cosiddetto periodo di comporto l’azienda può licenziarlo anche se sussista un nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro subito e la successiva assenza per malattia. In questo contesto la facoltà di recesso viene meno solo se si prova che il datore di lavoro è responsabile di quanto accaduto in base all’articolo 2087 del Codice civile.
La controversia
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 2527/2020, depositata il 4 febbraio, dopo essere stata chiamata in causa da un’azienda che si era visto dichiarare illegittimo dalla Corte di appello di Milano il licenziamento intimato il 5 maggio 2015 a una dipendente per superamento del periodo di comporto, riformando la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio.https://erezionepillole.com/comprare-cialis-soft-tabs-senza-ricetta-online/