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Licenziamenti, comporto inefficace solo per responsabilità del datore di lavoro

Se il lavoratore ha accumulato un monte assenze tale da superare il cosiddetto periodo di comporto l’azienda può licenziarlo anche se sussista un nesso di causalità tra l’infortunio sul lavoro subito e la successiva assenza per malattia. In questo contesto la facoltà di recesso viene meno solo se si prova che il datore di lavoro è responsabile di quanto accaduto in base all’articolo 2087 del Codice civile.

La controversia
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 2527/2020, depositata il 4 febbraio, dopo essere stata chiamata in causa da un’azienda che si era visto dichiarare illegittimo dalla Corte di appello di Milano il licenziamento intimato il 5 maggio 2015 a una dipendente per superamento del periodo di comporto, riformando la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio.https://erezionepillole.com/comprare-cialis-soft-tabs-senza-ricetta-online/