Con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti interpretativi sul bonus vacanze. I beneficiari dello sconto sono i nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro; per nucleo familiare si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’Isee, da non confondere con la nozione di “familiare a carico” (articolo 12 del Tuir). Il bonus è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e il nucleo; Il bonus deve essere utilizzato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento. Quali sono le strutture che possono ricevere il bonus? Sono le imprese turistico ricettive, gli agriturismi e i bed and breakfast, riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici Ateco. Per richiedere il bonus vacanze, si deve installare l’app a IO, resa disponibile da PagoPA Spa; si accede mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie 3.0).