La circolare n. 78/2020 dell’INPS fornisce le istruzioni attese per la Cassa integrazione in deroga. Le aziende che abbiano interamente fruito della CIGD o l’assegno ordinario per l’intero periodo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti riconosciuti non può superare le 18 settimane complessive.