La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7226/2020, ha chiarito che le spese di ristrutturazione dello studio professionale, se l’immobile non sia di proprietà, non sono integralmente deducibili nell’anno, ma soltanto nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L’eccedenza verrà dedotta in quote costanti nei 5 anni successivi. Se poi l’immobile è abitativo e viene utilizzato senza alcun contratto di comodato o locazione, non spetta la detrazione Iva su tali spese.