La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34512 del 27 dicembre 2019, ha stabilito che l’omessa o irregolare trasmissione degli elenchi Intrastat da parte del soggetto passivo Iva è una violazione sostanziale sanzionabile; la fattispecie potrebbe creare un pregiudizio per l’azione di controllo da parte degli Organi competenti e configurarsi come un’evasione d’imposta sugli acquisti intracomunitari.