L’INPS, nella circolare n. 100 del 9 settembre 2020, fornisce le istruzioni operative sugli sgravi connessi ai contratti di solidarietà. I destinatari sono: le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà; le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, ed è riconosciuta per la durata del contratto di solidarietà o per un periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile.