L’Agenzia delle entrate, nell’interpello n. 236 del 3 agosto 2020, precisa i termini di versamento delle rate dovute in seguito a rivalutazioni delle partecipazioni e terreni. Il decreto Rilancio non proroga i termini di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione delle partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2019, riapre solo i termini per avvalersi della procedura anche riguardo alle partecipazioni possedute al 1° luglio 2020. La seconda rata relativa a una rivalutazione del 2019 mantiene la sua scadenza.